WHISTLEBLOWING

WHISTLEBLOWING
COD. C.29
VERS. 01 DEL 07.2023
CONTIENE:
1. POLICY
INDICE DELLE VERSIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA:

COD. VERSIONE DATA MODIFICA MODIFICHE

INQUADRAMENTO
Nel mese di luglio 2023 è divenuta efficace la nuova normativa in materia di Whistleblowing. Tale norma mira a tutelare coloro che denunciano violazioni di norme nazionali o comunitarie di cui sono venuti a conoscenza nel corso dei rapporti (a qualunque titolo) con una società o, come nel nostro caso, con una PA. A tale scopo, il Decreto Legislativo n. 24/2023 impone specifici obblighi per garantire la protezione dei lavoratori e di terzi coinvolti. In particolare, l’articolo 4, comma 5, del D. Lgs. 24/2023 stabilisce che per i soggetti del settore pubblico che sono tenuti a istituire la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, inclusi gli istituti scolastici, tale compito è affidato a quest’ultimo per la gestione del canale interno di segnalazione. Come noto, secondo la Delibera ANAC 430/2016, tenendo conto della struttura periferica del sistema scolastico e delle relazioni tra le istituzioni scolastiche e l’Amministrazione ministeriale, il Responsabile delle Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) viene individuato nel Direttore dell’Ufficio scolastico regionale o, dove previsto, nel coordinatore regionale.
RUOLI E RESPONSABILITÀ
Come visto, allo stato attuale, in assenza di indicazioni in senso opposto (che non si esclude possano sopraggiungere), la procedura di segnalazione dovrebbe essere totalmente a carico dell’Ufficio Scolastico Regionale; tuttavia, ciò non solleva del tutto l’Istituzione Scolastica, che potrebbe comunque ricevere segnalazioni da parte di interessati interni o esterni (es: i genitori o i fornitori). Anche per questo è importante che ogni scuola garantisca la massima trasparenza, veicolando informazioni chiare e complete sia all’interno che all’esterno.
COME COMPORTARSI IN CASO DI ERRORE
Se l’utente dovesse comunque scrivere alla scuola si ricorda che il D. Lgs. 24/ 2023, all’art. 4, comma 6, prevede che la segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dal RCPT è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Non solo, il personale che abbia ricevuto una simile segnalazione deve astenersi da condividerla con chiunque, compresi i superiori.
L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE
Anche per questo, diventa fondamentale formare quantomeno il personale di segreteria al fine di meglio gestire simili circostanza. Del resto, l’errata gestione di una procedura può portare a conseguenze che vanno dalla segnalazione ad ANAC, alla pubblicazione sui giornali, sino alla richiesta di danni da parte del segnalante.
COSA È POSSIBILE SEGNALARE
Possono formare oggetto di segnalazione, comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della società e che consistono in: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; atti od omissioni riguardanti il mercato interno; atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
DIVIETO DI RITORSIONI
Si ricorda che è assolutamente vietato compiere atti ritorsivi nei confronti del segnalante, di chi lo aiuta e dei suoi cari più prossimi e dei colleghi. In particolare, è vietato: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative; l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo.
IL SITO WEB
Al fine di garantire un corretto e trasparente flusso informativo, è importante che ogni scuola doti il proprio sito di una pagina dedicata al Whistleblowing (inserendo apposito link raggiungibile dal footer). In tale pagina si suggerisce di inserire il seguente testo:

1. A chi segnalare?
In base al D. Lgs 24/2023 ogni P.A. ha l’obbligo di istituire un corretto sistema di gestione delle segnalazioni (Whistleblowing). Nell’ambito scolastico, la gestione di questo processo è demandata all’Ufficio Scolastico Regionale e, in particolare, alla figura del RPCT. Per ulteriori informazioni si suggerisce quindi di visitare il sito dell’USR. Nel caso in cui l’USR non si fosse dotato di una procedura ad hoc, sarà possibile segnalare eventuali illeciti direttamente ad ANAC passando dalla piattaforma da questi selezionata.
Si chiede all’utenza di non inviare segnalazioni alla presente Istituzione Scolastica.
2. Quali sono i canali di segnalazione?
Sono stati predisposti diversi canali di segnalazione ai quali accedere seguendo le regole che riportiamo più sotto.
⋅ interno: la segnalazione va inviata all’Ufficio Scolastico Regionale
⋅ esterno: la segnalazione va inviata all’ANAC
⋅ divulgazione pubblica
⋅ denuncia all’Autorità giudiziaria
3. Cosa posso segnalare?
Possono formare oggetto di segnalazione, comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della società e che consistono in: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; atti od omissioni riguardanti il mercato interno; atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
4. Divieto di ritorsioni
Si ricorda che è assolutamente vietato compiere atti ritorsivi nei confronti del segnalante, di chi lo aiuta e dei suoi cari più prossimi e dei colleghi. In particolare, è vietato: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative; l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo.
5. Riservatezza e privacy
Il segnalante può decidere di non rimanere anonimo; in tal caso, l’identità del segnalante, non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione non riguarda solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante. La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato. La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
La titolarità del trattamento e quindi l’obbligo di fornire informativa sono in capo al RPCT e quindi all’Ufficio Scolastico Regionale.

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